La novità deriva dall’applicazione del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43.
Di fatto, l’agevolazione resta valida esclusivamente per i motori fissi (strutture ancorate al suolo) e per i mezzi semoventi non ammessi in alcun modo alla circolazione stradale ordinaria (come i mezzi cingolati da cantiere non omologati).
A partire dal 1° gennaio 2026, l’impianto normativo che regola il recupero delle accise sul gasolio per la produzione di forza motrice ha subìto una pesante restrizione.
Con l’informativa n. 43715 del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha confermato l’esclusione dal beneficio di tutte le macchine operatrici semoventi gommate abilitate alla circolazione su strada (ovvero regolarmente immatricolate e targate), indipendentemente dalla presenza della cosiddetta “targa gialla” o di un contatore fiscale installato a bordo.
Cosa cambia rispetto al passato
Fino al blocco recente, il diritto al rimborso veniva riconosciuto anche alle macchine operatrici semoventi omologate per brevi spostamenti su strada pubblica, a due precise condizioni:
- Che i mezzi operassero esclusivamente all’interno di siti o cantieri delimitati (fatto da autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000).
- Che sul mezzo fosse installato un misuratore fiscale (contatore) idoneo a scindere i consumi della forza motrice in cantiere (agevolati) da quelli di trasferimento su strada (esclusi).
L’orientamento attuale di ADM cancella questa prassi, superando anche le precedenti indicazioni (come la Circolare 25/D/2011) che tutelavano i mezzi di cantiere soggetti a brevi trasferimenti.
La nuova linea interpretativa colpisce duramente le aziende del settore, azzerando l’efficacia dei sistemi di conteggio fiscale finora utilizzati per certificare i consumi effettivi in cantiere.
Il nuovo metodo di calcolo del rimborso
La medesima informativa ADM ha inoltre ridefinito le modalità di calcolo del beneficio per i soli impianti e mezzi che restano ancora ammessi all’agevolazione. Il calcolo si applica ora impostando un’aliquota di accisa fissa pari al 30% di € 617,40 per mille litri (ossia € 185,22 per 1.000 litri).
Il valore del rimborso spettante si ottiene quindi calcolando la differenza tra l’aliquota ordinaria di accisa pagata al momento dell’acquisto del carburante e la sopra citata tariffa ridotta (€ 185,22 / 1.000 litri).
Invitiamo tutte le aziende a verificare con estrema attenzione la composizione del proprio parco macchine e i requisiti di immatricolazione dei mezzi per evitare contestazioni in fase di presentazione delle istanze di rimborso.
Leggi per approfondire: Chiarimenti Circolare n. 13/2025





